E’ stata approvata oggi dall’Assemblea legislativa una proposta di legge che modifica e rafforza alcuni aspetti della legge regionale 7/95 in materia di caccia e tendente a rispondere alla situazione non chiara verificatasi a seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato. Come si ricorderà l’organo giurisdizionale ha infatti vietato l’attività venatoria in tutti territori che fanno parte della Rete Natura 2000, motivandola con la mancanza di un Piano Faunistico venatorio regionale. Si tratta di una proposta giunta in aula dopo che la II Commissione consiliare ha sintetizzato in un unico testo di due articoli le 8 p.d.l presentate sulla stessa materia.

Dopo un ampio dibattito consiliare, il presidente della giunta regionale, Luca Ceriscioli ha tratto le conclusioni ponendo l’accento soprattutto sul problema del contenimento dei danni da ungulati di cui l’ordinanza del Consiglio di Stato non ha tenuto conto. “ Non considerando che nella legge regionale 7/95  era già  contemplata una proroga di efficacia dei piani faunistici provinciali in attesa della redazione del Piano regionale, si instaura una tendenza – ha rimarcato il Presidente  –  a disconoscere gli atti legislativi delle Regioni,  che denuncia  un tentativo non solo di neocentralismo pericoloso, ma anche un disconoscimento della dignità dell’azione legislativa regionale che è contro i principi costituzionali . Noi vogliamo ripartire proprio dal buon senso – ha proseguito – perché il buon senso ci impone di contemperare i diversi e numerosi interessi, per trovare un equilibrio attraverso soluzioni ragionevoli e rispondenti alle esigenze di molti, non solo dei cacciatori, ma anche in massima parte degli agricoltori che subiscono danni dai cinghiali che non sarebbero abbattuti a causa di questo divieto. La Regione ha ben presente questo problema e lo abbiamo dimostrato con atti e provvedimenti e misure mai approvate prima come per il Piano per il contenimento dei danni da ungulati dove abbiamo previsto parametri superiori a quelli indicati dall’ISPRA, ma ancora non sono sufficienti a limitare i danni, o anche l’estensione del calendario venatorio per l’abbattimento dei cinghiali per 11 mesi all’anno. Vogliamo modificare le norme che prevedono che un agricoltore debba essere anche cacciatore per catturare un cinghiale che sta danneggiando il suo raccolto.  Con questa legge approvata oggi diamo maggiori risposte ai bisogni dei territori che ci indicano questa come una priorità: gli agricoltori non aspirano ai risarcimenti, non vogliono i danni. Abbiamo creato i presupposti per una convergenza tra mondo venatorio e mondo agricolo, un’alleanza che vogliamo sostenere con forza e che sarà una priorità anche del Piano Faunistico regionale.”

“Questa legge a modifica/integrazione della legge 7/95  – ha evidenziato l’assessore regionale alla caccia, Moreno Pieroni – prevede la possibilità di ripristino immediato dell’attività venatoria nelle aree di  Rete Natura 2000 per non compromettere definitivamente la stagione venatoria ma anche per scongiurare rischi di diversa natura, ivi compresa la sicurezza. Ci siamo fatti interpreti , infatti, della preoccupazione di molti che hanno segnalato una forte criticità dall’impatto che potrà avere l’ordinanza in diversi settori: dall’ordine pubblico e sicurezza oltre all’incremento spropositato di danni in agricoltura e non solo derivante dal non abbattimento degli ungulati, con relativo aggravio di costi per il risarcimento. “ “Il Tar Marche – ha proseguito – in ogni pronunciamento relativo ai numerosi ricorsi delle associazioni ambientaliste  in materia di attività venatoria nella Rete Natura 2000, ha sempre tenuto conto dei criteri previsti dalla legge regionale 7/95 riguardo alla pianificazione faunistica venatoria ( cioè facendo rimando a quella provinciale) e della legittima applicazione da parte della Regione degli stessi in occasione della stesura dei vari calendari venatori.  Quindi vi è un orientamento attuale del secondo grado della giustizia amministrativa che si pone in contrasto con una giurisprudenza quasi consolidata del Tar, attraverso un’ordinanza che ha di fatto posto il divieto assoluto di caccia per tutte le specie nelle zone di Rete Natura 2000 condizionando così sia l’attività venatoria e sottraendo pertanto l’esercizio di diritti acquisiti dei cacciatori, sia limitando l’abbattimento di ungulati e altri animali nocivi ritenuti dannosi. Dunque la motivazione di fondo, e cioè la mancanza di una pianificazione faunistica venatoria regionale non regge perché la stessa legge regionale all’art. 3 c.4 prevede gli strumenti opportuni per una salvaguardia mirata delle specie contemperata con la tutela ambientale naturalistica dei siti protetti.  Abbiamo quindi previsto nella proposta specifiche disposizioni tra le quali la più significativa è stabilire espressamente un termine massimo  ( 31 dicembre 2019) per la protrazione dell’efficacia dei piani faunistici provinciali, termine che corrisponderà alla redazione del Piano faunistico venatorio regionale per cui è già stato affidato lo studio per l’elaborazione del documento.” (ad’e)

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